Rifiuti e Covid 19: le indicazioni dell’ISPRA

Decreto “Cura Italia”: tutte le modifiche per edilizia, ambiente e autotrasporto
21 Maggio 2020
Infezione da coronavirus sul lavoro: indicazioni sulla tutela infortunistica
21 Maggio 2020

L’Istituto Superiore per la Protezione dell’Ambiente – ISPRA, lo scorso 16 maggio,  ha pubblicato, sul proprio sito internet, le indicazioni per la classificazione e la corretta gestione dei rifiuti derivanti dai dispositivi per la protezione individuale, come guanti e mascherine, utilizzati nell’ambito delle attività lavorative, facendo però salve le diverse previsioni regionali.

L’Istituto ha chiarito che tali rifiuti, poichè possono essere generati nell’ambito di un qualunque settore economico, sono da ricondurre al capitolo 15 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), relativo a “rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)”.

In particolare, secondo l’ISPRA, i  guanti e le mascherine-  utilizzati durante le attività lavorative – dovranno essere, a seconda dei casi, classificati  con i seguenti codici a specchio:

– 15 02 02*(pericoloso): assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;

 – 15 02 03 (non pericoloso): assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.

Secondo l’Istituto, la scelta tra questi due codici, ossia tra quello pericoloso e quello non pericoloso, dipende dalla “potenzialità del rischio infettivo associato” ai rifiuti e quindi si può attribuire il codice “non pericoloso” (15 02 03) solo ove sia possibile escludere il potenziale rischio infettivo con ragionevole certezza, sulla base delle informazioni e delle evidenze disponibili.

Si ricorda che la classificazione dei rifiuti compete al soggetto che viene “giuridicamente” individuato come loro produttore e quindi, ad esempio, nel caso di rifiuti derivanti da guanti e mascherine utilizzate nei cantieri edili si deve ritenere che tale adempimento spetti al titolare dell’impresa stessa.

L’ISPRA ha comunque fatto salve le eventuali diverse classificazioni individuate dalle autorità territorialmente competenti: diverse Regioni (es. Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte), infatti, nei mesi scorsi sono intervenute in materia con apposite ordinanze ed hanno assimilato espressamente i rifiuti derivanti  da DPI  agli urbani  (si veda dossier Ance “Gestione rifiuti e Covid 19: le principali disposizioni regionali” n. 39442 del 14 aprile 2020).

Clicca qui per scaricare le indicazioni dell’Istituto Superiore per la Protezione dell’Ambiente sui rifiuti costituiti da DPI usati.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

venti + 8 =