Il nuovo D.P.R. sulle terre e rocce da scavo

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Terre e rocce da scavo, il decreto per la gestione semplificata
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Attenzione: si segnala che dal 22 agosto 2017 è in vigore in argomento il nuovo DPR 13 giugno 2017, n. 120 pertanto questo articolo non è più attuale. Stefano Maglia e Linda Collina hanno scritto un ampio commento sul nuovo regolamento disponibile online.

Il nuovo Decreto n. 279/2016 ora DPR 120/2017, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 14 Luglio 2016, ha come obiettivo principale quello di agevolare e incrementare il ricorso alla gestione delle terre e rocce da scavo e delle terre da riporto come sottoprodotti, semplificando le procedure e riducendo gli oneri documentali, fissando, inoltre, tempi certi e definiti per l’avvio delle attività di gestione di materiali e garantendo che avvengano in condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria, prevedendo un rafforzamento del sistema di controlli e vigilanza da parte delle autorità competenti.

La necessità di questa nuova disciplina deriva dalla coesistenza di numerose disposizioni sulla gestione di tali materiali, contenute in provvedimenti diversi, non sempre coordinati tra loro e la cui applicazione genera, spesso, incertezza di interpretazione e confusione sia per gli operatori sia per gli organi di controllo.

Il decreto in oggetto tratta in particolare di nuove o aggiornate disposizioni per il riordino e la semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo ed è costituito da 31 articoli e 10 allegati.

Corso Terre e Rocce da Scavo

Nel Titolo I (disposizioni generali) all’Articolo 1 vengono individuate le finalità e l’oggetto del decreto:

Gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
Disciplina del deposito temporaneo qualora venissero qualificate come rifiuti;
Gestione delle terre e rocce da scavo in siti oggetto di bonifica.

L’articolo 2 contiene le definizioni applicabili alla materia in oggetto, introducendo alcune integrazioni e novità rispetto alle disposizioni passate. Tra queste, al fine di ottenere un interpretazione chiara e univoca si sottolineano le seguenti definizioni:
Suolo: “lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. […] Costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici di riporto ai sensi dell’Art. 3, comma 1, D.L. 25/01/2012”. A differenza di quanto specificato al D.L. 161/2012 risulta importante sottolineare l’inserimento, già all’interno della definizione di “suolo”, del termine “matrici di riporto”, in questo modo si chiarisce, come già fatto stato fatto dall’Articolo 3 del D.L. 25/01/2012, che i riferimenti al “suolo” comprendono anche le matrici di riporto.

Terre e rocce da scavo: “il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: gli scavi in genere, tra cui lo sbancamento, le fondazioni, le trincee; la perforazione, la trivellazione, la palificazione, il consolidamento; le opere infrastrutturali, tra cui le gallerie e le strade; la rimozione e il livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: quali il calcestruzzo, la bentonite, il polivinilcloruro (PVC), la vetroresina, le miscele cementizie e gli additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso”. Questa definizione sostituisce la voce “materiali da scavo” presente al comma b) del D.M. 161/12 chiarendo quali sono le caratteristiche per le quali un determinato materiale può essere definito con il termine “terre e rocce da scavo”.

Cantiere di piccole dimensioni: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Cantiere di grandi dimensioni: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Queste ultime tre definizioni permettono di intraprendere diverse vie procedurali e amministrative per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce, in particolare, come specificato in seguito, permettono, in taluni casi, di intraprendere la gestione semplificata delle terre e rocce da scavo.

L’Articolo 3 prevede le “esclusioni dal campo di applicazione”, in questo caso, rispetto al decreto n.161, il presente decreto non si applica alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del D.lgs. 152/06, ovvero ai materiali dragati dai fondali di specchi e corsi d’acqua.

Il titolo II tratta le terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto, è formato da 4 Capi e 22 Articoli.

L’articolo 4 riporta i criteri che devono essere soddisfatti per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, riprendendo le indicazioni riportate all’Articolo 184-bis, comma 1, del D.lgs. 152/06. Criteri validi per tutte le tipologie di cantiere (piccoli, grandi ecc..) la cui sussistenza deve essere comprovata dal “piano di utilizzo” o dalla “dichiarazione di utilizzo” per cantieri di piccole dimensioni e dal “documento di avvenuto utilizzo”.

Le novità principali presenti in questo articolo riguardano le terre e rocce da scavo contenenti materiali di riporto e amianto, infatti si legge:

Comma 3: Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all’allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale […], le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998, […], per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.
Comma 4: Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, sull’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo contenenti amianto presente negli affioramenti geologici naturali, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto previsto dall’allegato 4 al presente regolamento. Il parametro amianto è escluso dall’applicazione del test di cessione.

Si passa poi all’Articolo 5 nel quale viene introdotto il termine di “deposito intermedio”, il quale sostituisce e integra quanto già specificato dall’articolo 10 del D.M. 161/12 “deposito in attesa di utilizzo”. In particolare vengono chiarite le modalità e le caratteristiche per effettuare il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo, che può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che vengano rispettati alcuni requisiti relativi alle caratteristiche ambientali, alla durata ed ubicazione del deposito.

Il titolo conclude con gli Articoli 6 (trasporto) e 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo) riprendendo quanto già specificato nella disciplina precedente.

Gli articoli dal 8 al 18 riguardano le terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri di grandi dimensioni. In particolare, l’articolo 9, disciplina il contenuto, la redazione e la trasmissione all’autorità competente, specificando tempistiche precise, del piano di utilizzo, anche nel caso di opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o autorizzazione integrata ambientale (AIA). Le novità principali riguardano in particolare i tempi precisi per la trasmissione e realizzazione del piano di utilizzo inoltre viene introdotta la possibilità da parte degli enti competenti (Agenzia di protezione ambientale e equipollenti) di effettuare controlli e verifiche non solo secondo una programmazione annuale ma anche utilizzando metodi a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o situazioni di pericolo.

A differenza delle precedenti direttive, in questo nuovo decreto viene meglio chiarito e disciplinato il Piano di Utilizzo (Art. 10, 11 e 12) rispettivamente per le terre e rocce conformi alle CSC, per quelle conformi ai valori di fondo naturale e per quelle prodotte in un sito oggetto di bonifica. La durata del Piano di Utilizzo è stabilita dall’Articolo 14, il quale stabilisce, inoltre, che la violazione delle tempistiche porta alla perdita da parte delle terre e rocce dello status di “sottoprodotto” diventando “rifiuto”.

Gli articoli 15, 16 e 17 regolano la possibilità, rispettivamente, di aggiornamento, proroga e realizzazione del piano; mentre l’articolo 18 riprende quanto già specificato dalla precedente normativa riguardo la gestione dei dati.
Novità rispetto al precedente decreto è l’introduzione del “Controllo equipollente” (Art. 13) ovvero, la possibilità di effettuare le attività di controllo e verifica, su richiesta del proponente del piano, non solo da parte dell’ARPA o APPA competente ma anche da parte di altri enti o organi dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, indicati da decreto ministeriale in un’apposita lista (che verrà emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DPR 279).

Gli articoli 20 e 21, novità rispetto alle precedenti direttive, dettano le disposizioni relative alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, introducendo una gestione semplificata. La semplificazione avviene in particolare per quanto riguarda la documentazione da produrre per garantire e verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 4 (Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti). A tal proposito si introduce la “Dichiarazione di utilizzo” la quale, resa ai sensi dell’Articolo 47 del D.P.R. n.445 28/12/2000, assolve a tutti gli effetti la funzione del piano di utilizzo, inoltre vengono previste tempistiche e modalità di verifica/controllo più snelle.

Il titolo II si chiude con l’Articolo 22, anch’esso novità rispetto alle precedenti disposizioni, disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, prevedendo anche in questo caso una gestione semplificata come per i cantieri di piccole dimensioni.

Nel titolo III, Articolo 23, vengono riportate le disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti, in particolare, assoluta novità rispetto alle disposizioni passate, viene disciplinato il deposito temporaneo di questi materiali, in conformità alle disposizioni vigenti. In particolare vengono chiarite le modalità e tempistiche per effettuare il deposito.

Il titolo IV, Articolo 24, disciplina l’uso delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti. Qui viene specificato come operare in caso di terre e rocce naturalmente contenenti amianto in misura superiore al valore determinato dalle analisi chimiche e stabilito come limite dall’articolo 4 del presente decreto, specificando che: “possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti”. A tal fine viene stabilito che venga presentato un apposito piano di riutilizzo e comunicazione immediata all’Agenzia per la protezione ambientale e all’Azienda Sanitaria territoriale, organismi che dovranno svolgere controlli e verifiche.

Il Titolo V riguarda le terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. L’articolo 25 individua le attività di scavo e caratterizzazione dei materiali prodotti, mentre l’articolo 26 stabilisce le condizioni di utilizzo di questi materiali, che devono essere conformi alle CSC o valori di fondo naturale e comunque inferiori alle concentrazioni soglia di rischio.

Il decreto conclude con il titolo VI nel quale sono riportate le disposizioni intertemporali, transitorie e finali.
Il Decreto in oggetto è completato da dieci allegati, alcuni di questi riprendono e in parte integrano quanto già specificato dal Decreto Ministeriale 161/2012, riportando le procedure e le metodologie per la caratterizzazione ambientale (allegati 1 e 4), per il campionamento delle terre in fase progettuale (Allegato 2) e in corso d’opera (Allegato 9), specificate le attività che possono essere considerate “normale pratica industriale” (Allegato 4), le caratteristiche e i contenuti minimi che devono essere contenuti nel Piano di Utilizzo (Allegato 5), la documentazione da produrre per il trasporto del materiale (Allegato 7) e per la dichiarazione di avvenuto utilizzo dello stesso (Allegato 8). Gli allegati 6 e 10 invece sono stati introdotti o profondamente modificati con questo nuovo regolamento, rispettivamente riportano il modello per la redazione della “Dichiarazione di utilizzo” per la procedura semplificata di gestione delle terre e rocce da scavo e la “Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all’articolo 4 comma 3”.

Risulta interessante soffermarsi su quest’ultimo Allegato 10, il quale disciplina l’analisi e la metodologia di quantificazione dei materiali di origine antropica frammisti ai terreni naturali. Questo non è una novità assoluta rispetto alle normative precedenti, infatti già al D.M. 161/12 Allegato 9 era stabilito un quantitativo massimo di materiali riporto che potevano essere frammisti ai terreni naturali. Il DPR 279 introduce la novità relativa alla formula matematica da utilizzare per il calcolo della percentuale peso, la quale rapporta il peso totale del materiale di origine antropica presente nel sopravaglio rispetto al peso totale del campione prelevato in campo (tal quale) e sottoposto ad analisi. Il risultato, perché il terreno scavato sia considerato sottoprodotto, dovrà essere inferiore al 20% in peso come specificato dall’Articolo 4 del presente decreto e come già indicato dalle disposizioni del D.M. 161/2012.

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