Aggiornamento Vademecum sicurezza cantieri edili COVID – 19: Versione 2.0
4 Maggio 2020Rifiuti e Covid 19: le indicazioni dell’ISPRA
21 Maggio 2020
La Legge 29 aprile 2020 n. 27 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, Suppl. Ord. n. 16 – ha convertito il Decreto Legge n. 18/2020 cd. “Cura Italia”, apportando diverse modifiche e integrazioni rispetto al testo originario.
Le modifiche – in vigore dal 30 aprile 2020 – recepiscono, seppure in alcuni casi parzialmente, i suggerimenti che l’ANCE ha formulato nell’ambito dell’iter parlamentare per ridurre l’impatto economico del blocco delle attività edilizie ed in particolare di quelle private, determinato dai vari provvedimenti governativi di contrasto all’emergenza da COVID-19.
Tra le modifiche approvate durante la conversione in legge del provvedimento si evidenziano:
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la proroga dei titoli abilitativi edilizi e delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comunque denominate, in scadenza fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per un periodo di 90 gg decorrente dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria (attualmente fissato al 31 luglio 2020) (comma 2 dell’art. 103). Sono inoltre prorogati di 90 giorni i termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione e degli accordi similari comunque denominati nonché dei relativi piani attuativi (comma 2-bis dell’art. 103).
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In entrambi i casi l’ANCE – consapevole non solo delle difficoltà in cui si trova il settore, ma anche del fatto che il loro ottenimento rappresenta il risultato di procedure amministrative lunghe e complesse – aveva suggerito proroghe di maggiore durata e con diversa articolazione;
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la norma (comma 2-ter dell’art. 103) che accoglie le indicazioni dell’ANCE finalizzate a dare liquidità alle imprese del settore privato attraverso il pagamento all’appaltatore, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, dei lavori realizzati tra l’ultimo stato di avanzamento liquidato o comunque l’ultimo pagamento a qualsiasi titolo ricevuto e la data di sospensione dei lavori decretata dal Governo. A queste indicazioni, che superano le eventuali previsioni contrattuali di segno contrario, si aggiunge anche la possibilità di avvalersi di una doppia proroga di 90 gg sia per l’inizio dei lavori sia per la loro ultimazione.
Per una più approfondita conoscenza delle norme sopra richiamate e più in generale dei contenuti in materia di edilizia, ambiente e autotrasporto del DL 18 coordinato con la legge di conversione 27, si rinvia alla nota allegata.
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